ART. 1
(Denominazione)
1) E’ costituita per volontà della
famiglia Cinelli Colombini una Fondazione culturale avente la denominazione “Fondazione
Giovanni e Giuliana Colombini”, di seguito indicata Fondazione.
2) La Fondazione ha durata illimitata. In ogni tempo il Consiglio
di Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, potrà proporre
lo scioglimento della Fondazione. Alle parti sarà restituito
quanto rimanente dei propri originari conferimenti, una volta assolti
i debiti.
ART. 2
(Sede)
1) La Fondazione ha sede legale in Montalcino (SI) località Podernovi
n°170.
2) Essa può istituire sedi operative decentrate nel territorio
regionale.
ART. 3
(Scopi istituzionali)
La Fondazione è una persona giuridica privata senza fini di
lucro, che ha per scopo lo studio e la promozione della storia, della
cultura, delle tradizioni e delle attività economiche del
Comune di Montalcino. Detto scopo sarà perseguito tramite
l’allestimento di mostre di oggetti, documenti e filmati illustranti
la storia e le tradizioni di Montalcino, conferenze, seminari, eventi
culturali in genere, compresi quelli promozionali dei prodotti locali,
che soddisfino le esigenze della popolazione del Comune di Montalcino
e che ne diffondano l’immagine all’esterno, anche in
considerazione della vocazione turistica ed enologica del Comune.
A tale fine sarà soprattutto utilizzato l’immobile che
la Fondazione avrà in gestione, sito in Montalcino e descritto
all’art. 5, ma potranno essere utilizzati anche altri locali.
ART. 4
(Modalità Operative)
1) Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione, oltre a ricevere
contributi, lasciti, eredità o comunque erogazioni liberali
sotto qualsiasi forma da persone, enti pubblici o privati, società od
organizzazioni, può compiere tutte le operazioni finanziarie,
commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per
il conseguimento dei suoi scopi.
2) La Fondazione può fra l’altro: istituire o partecipare
ad altri enti, organizzazioni o società, stipulare contratti,
convenzioni, accordi o intese con soggetti, la collaborazione con
i quali risulti utile ai suoi scopi; etc……………
ART. 5
(Patrimonio)
1) Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al
perseguimento dei fini statutari, ed è costituito inizialmente
dai seguenti cespiti;
a) dal comodato gratuito della durata di anni 20 dell’immobile
di proprietà del dott. Stefano Cinelli Colombini, sito in
Montalcino (SI) località Podernovi n° 170, con la seguente
identificazione catastale: Agenzia del Territorio Catasto dei Fabbricati
Comune di Montalcino foglio 160, particella 59 subalterno 2;
b) dalla somma di euro 150.000,00 conferita dal dott. Stefano Cinelli
Colombini, di cui euro 60.000,00 versare all’atto della costituzione
della Fondazione ed euro 90.000,00 allo scopo di favorire l’avviamento
della Fondazione per gli anni 2004, 2005 e 2006 ciascuno con euro
30.000,00 annui, da effettuarsi entro il 30 aprile dell’anno
di competenza.
2) Tale patrimonio potrà essere aumentato. integrato ed alimentato
con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano
desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.
3) La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le
rendite del suo patrimonio, con i conferimenti annui di cui al punto
precedente.
4) Il Consiglio d’Amministrazione provvederà all’investimento
del denaro che dovesse pervenire alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro
e redditizio.
5) Non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili
e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita della Fondazione a meno che la distribuzione non sia imposta
per legge.
ART. 6
(Organi)
1) Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) Vice Presidente
c) il Presidente Onorario (ove nominato dal Consiglio di Ammnistrazione);
d) il Consiglio di Amministrazione;
e) il Comitato esecutivo, ove costituito;
f) il Comitato dei garanti del Museo;
g) il Collegio dei Revisori Contabili.
2) Ai componenti gli organi della Fondazione spetta un gettone di
presenza, il cui importo sarà determinato di anno in anno
dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre spetterà il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 7
(Fondatori e partecipanti)
1) E’ soggetto “fondatore” il dott. Stefano Cinelli
Colombini.
2) Assumono la qualifica di “partecipanti istituzionali”,
previa delibera del Consiglio di Amministrazione, i soggetti che,
condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano
alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro
annuali o pluriennali, in attività o in beni materiali o immateriali,
in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio
di Amministrazione.
3) Assumono la qualifica di “partecipanti” gli enti,
amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in
via non continuativa
agli scopi della Fondazione con semplice patrocinio o con mezzi e
risorse in misura non inferiore a quella all’uopo stabilita
dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 8
(Consiglio di Amministrazione)
1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da n° 11
Consiglieri.
2) I Consiglieri sono nominati nel modo seguente:
a) Al dott. Stefano Cinelli Colombini o ai suoi eredi spetta la nomina
di n° 5 Consiglieri;
b )Al Comune di Montalcino spetta la nomina di n° 1 Consigliere;
c) Alla Provincia di Siena spetta la nomina n° 1 Consigliere;
I restanti quattro membri del Consigli di Amministrazione sono nominati
dal socio fondatore di comune accordo con il Comune di Montalcino
e la Provincia di Siena, scegliendo i loro nomi nell’ambito
della terna indicata;
d) dalle Misericordie di Montalcino e Torrenieri, congiuntamente
spetta la designazione di n° 1 Consigliere;
e) dalla Coldiretti di Siena, dall’Unione Provinciale Agricoltori
di Siena e dalla C.I.A. di Siena, congiuntamente per la designazione
di n° 1 Consigliere;
f) dai quattro Quartieri di Montalcino spetta la designazione di
n° 1
Consigliere;
g) dalla C.G.I.L., C.S.I.L., U.I.L., (della Provincia di Siena),
congiuntamente la designazione di n° 1 Consigliere;
3) Qualora i soggetti cui compete la nomina o la designazione non
vi provveda entro due mesi dalla richiesta, che deve essere fatta
dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata, da spedirsi almeno
30 giorni prima della scadenza dell'organo, la nomina sarà effettuata
direttamente dai soci fondatori di comune accordo con il Comune di
Montalcino e la Provincia di Siena.
4) La nomina di ciascun Consigliere, di cui alle precedenti lettere
da d) a g), avviene sulla base di una lista di tre nomi proposta
alla Fondazione dai soggetti indicati. Al fine di favorire la rappresentatività degli
interessi connessi alla Fondazione, i candidati saranno scelti prevalentemente
tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori
connessi agli scopi istituzionali. La nomina a componente il Consiglio
di Amministrazione non comporta rappresentanza degli Enti od Organi
dai quali essa proviene. I componenti il Consiglio di Amministrazione
devono essere scelti tra persone di comprovata capacità in
campo culturale, scientifico, economico, imprenditoriale della pubblica
amministrazione e delle libere professioni. Essi devono possedere
requisiti di specchiata onorabilità ed indiscussa probità.
5) Il venire meno nel corso del mandato dei requisiti o il verificarsi
di una situazione di incompatibilità comporta la decadenza
dalla carica che opera con l‘accertamento da parte dei soci
fondatori.
6) Decade altresì il Consigliere che senza giustificato motivo
non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione; la decadenza è dichiarata, su indicazione
del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Revisori Contabili,
dai soci fondatori.
7) I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica
cinque anni e possono essere confermati.
8) Il Consiglio di Amministrazione può discrezionalmente cooptare
nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli cessati per qualsivoglia
motivo dalla carica, con il voto favorevole di almeno l’80%
dei Consiglieri in carica. In ogni caso i Consiglieri cooptati non
potranno essere più di due, e resteranno in carica sino alla
nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
ART. 9
(Recesso ed esclusione)
1) La qualità di “partecipanti” viene meno per
recesso da parte degli stessi.
2) I “Partecipanti” inoltre possono essere esclusi da
parte del Consiglio di Amministrazione per gravi motivi e reiterato
inadempimento degli obblighi assunti al momento dell‘attribuzione
della qualifica.
ART. 10
(Competenze dei Soci Fondatori)
1) Sono competenza dei Soci Fondatori, le decisioni concernenti:
a) la nomina dei Consiglieri di cui all’articolo 8 comma 2,
lettere a);
b) la nomina dei Consiglieri designati ai sensi dell’art.8,
comma 2, lettere d), e), f) e g), di comune accordo con il Comune
di Montalcino e la Provincia di Siena;
c) la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti il Collegio
dei Revisori
Contabili di comune accordo con il Comune di Montalcino e la Provincia
di Siena;
d) la dichiarazione di decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
ART. 11
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)
1) Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2) Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti compiti:
a) deliberare sull’ammissione dei “partecipanti” istituzionali
e non istituzionali;
b) procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
c) approvare entro il mese di ottobre di ciascun anno il programma
del conto preventivo dell’anno seguente, ed entro il mese di
aprile il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
d) approvare il programma culturale annuale e trasmetterlo ai soci
entro il 30 settembre dell’anno antecedente;
e) provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Presidente.
3) Sono inoltre di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione,
le decisioni concernenti:
a) le modificazioni dello statuto;
b) l’approvazione e la modifica di regolamenti interni;
c) la nomina e la revoca del Presidente e del Vice Presidente;
d) l’eventuale nomina di un Comitato esecutivo;
e) la costituzione di Comitati consultivi di cui all’art. 14;
f) la costituzione di enti, organizzazioni e società o l’assunzione
di partecipazioni negli stessi;
g) proporre lo scioglimento della Fondazione.
4) A fine mandato il Consiglio è responsabile del proprio
operato di fronte ai soci fondatori.
5) Fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Consiglio
di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Presidente
e/o ad alti suoi componenti.
6) Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato
esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri
scelti dal Consiglio stesso fra i suoi componenti, con il compito
di curare la gestione economico-finanziaria della Fondazione e di
esercitare i poteri ad esso delegati dal Consiglio.
7) Al Comitato esecutivo si applicano le norme di cui all’articolo
12.
ART. 12
(Funzionamento Consiglio di Amministrazione)
1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 3 volte l’anno;
esso è inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
opportuno o quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta per
scritto con l’indicazione degli argomenti da trattare.
2) Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti
da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione,
al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei Revisori Contabili.
3) La riunione è valida anche senza convocazione formale se
sono presenti tutti i Consiglieri ed il presidente del Collegio dei
Revisori Contabili;
4) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito
con l’effettiva presenza della maggioranza dei componenti e
delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale
il voto del Presidente.
5) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte
in apposito libro verbale, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario,
prescelto dal Consiglio all’inizio della riunione anche tra
soggetti estranei al Consiglio stesso.
ART. 13
(Presidente e Vice-Presidente)
1) Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio
di Amministrazione fra i propri componenti.
2) Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente hanno la legale
rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,
stabilendone l’ordine del giorno; esercita i poteri che il
Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o di volta
in volta.
4) Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in
caso di sua assenza o impedimento e in tali casi ne esercita tutte
le
funzioni, ivi comprese quelle delegate.
La firma del Vice Presidente costituisce valida attestazione dell’assenza
del Presidente.
ART. 14
(Comitati consultivi)
Il Consiglio di Amministrazione può costituire Comitati Consultivi
definendone compiti e funzioni e chiamando a farne parte, accanto
ai componenti del Consiglio di Amministrazione, anche soggetti esterni
particolarmente qualificati.
ART. 15
(Comitato dei Garanti del Museo)
Il Comitato dei Garanti del Museo è composta da persone di
particolare competenza in materia storica, enologica, giornalistica
o che comunque con il loro operato abbiano dato lustro alla Comunità di
Montalcino o della Nazione. La nomina dei Garanti viene proposta
dal Presidente al Consiglio di Amministrazione, che decide a maggioranza
dell’80% dei suoi membri. La nomina è quinquennale.
I Garanti del Museo hanno il compito di valutare, per quanto attiene
alle materie di loro competenza, la correttezza, l’esattezza
storica e/o tecnica e la indipendenza da condizionamenti da parte
di aziende o di enti di tutto ciò che è esposto nel
Museo o da esso pubblicato. Ove riscontrino violazioni della correttezza,
dell’esattezza o della indipendenza hanno il compito di segnalarle
al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione e chiederne la rettifica.
Ove il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione non provvederà alle
rettifiche richieste, hanno il potere di convocare i Soci Fondatori,
riferire ad essa e chieder la revoca degli Amministratori.
ART. 16
(Esercizio finanziario e bilanci)
1) L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2) Il programma preventivo annuale ed il bilancio consuntivo, costituito
dai documenti previsti dall’art. 2423 del codice civile, devono
essere redatti in modo da fornire una chiara e fedele rappresentazione
del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.
3) Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione
approva il programma ed il conto preventivo annuale dell’attività riferita
all’esercizio successivo.
4) Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio
di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, approva il
bilancio consuntivo corredato dalla relazione sulla gestione che
illustra gli obiettivi perseguiti e gli interventi realizzati.
ART. 17
(Collegio dei Revisori dei Conti.)
1) lI Collegio dei Revisori Contabili è composto da 3 membri
uno per ciascuno nominati dai soci fondatori di comune accordo con
il Comune di Montalcino e la Provincia di Siena fra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili. Il Presidente è designato
dal Comune di Montalcino.
2) Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono
essere confermati.
3) I Revisori Contabili debbono assistere alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione.
4) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
art. 2403 e 2407 del codice civile.
5) Il Revisore che, senza giustificato motivo, non intervenga per
tre volte consecutive alle riunioni del Collegio, decade. La decadenza è dichiarata
dal socio fondatore che lo ha designato, il quale provveda altresì alla
sua sostituzione.
ART. 18
(Scioglimento ed estinzione)
In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o dell’impossibilità di
attuarli, nonché di suo scioglimento per qualunque altra causa,
il patrimonio sarà devoluto alla Misericordia di Montalcino.
ART. 19
(Disposizione finale)
1) Lo Statuto può essere integrato da regolamenti interni
deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si
intendono richiamate le vigenti disposizioni del codice civile in
materia di Fondazioni. |