ART. 1
(Denominazione)
1) E’ costituita per volontà della famiglia Cinelli Colombini una Fondazione culturale avente la denominazione “Fondazione Giovanni e Giuliana Colombini”, di seguito indicata Fondazione.
2) La Fondazione ha durata illimitata. In ogni tempo il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, potrà proporre lo scioglimento della Fondazione. Alle parti sarà restituito quanto rimanente dei propri originari conferimenti, una volta assolti i debiti.

ART. 2
(Sede)

1) La Fondazione ha sede legale in Montalcino (SI) località Podernovi n°170.
2) Essa può istituire sedi operative decentrate nel territorio regionale.

ART. 3
(Scopi istituzionali)

La Fondazione è una persona giuridica privata senza fini di lucro, che ha per scopo lo studio e la promozione della storia, della cultura, delle tradizioni e delle attività economiche del Comune di Montalcino. Detto scopo sarà perseguito tramite l’allestimento di mostre di oggetti, documenti e filmati illustranti la storia e le tradizioni di Montalcino, conferenze, seminari, eventi culturali in genere, compresi quelli promozionali dei prodotti locali, che soddisfino le esigenze della popolazione del Comune di Montalcino e che ne diffondano l’immagine all’esterno, anche in considerazione della vocazione turistica ed enologica del Comune. A tale fine sarà soprattutto utilizzato l’immobile che la Fondazione avrà in gestione, sito in Montalcino e descritto all’art. 5, ma potranno essere utilizzati anche altri locali.

ART. 4
(Modalità Operative)

1) Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione, oltre a ricevere contributi, lasciti, eredità o comunque erogazioni liberali sotto qualsiasi forma da persone, enti pubblici o privati, società od organizzazioni, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei suoi scopi.
2) La Fondazione può fra l’altro: istituire o partecipare ad altri enti, organizzazioni o società, stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti, la collaborazione con i quali risulti utile ai suoi scopi; etc……………

ART. 5
(Patrimonio)

1) Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento dei fini statutari, ed è costituito inizialmente dai seguenti cespiti;
a) dal comodato gratuito della durata di anni 20 dell’immobile di proprietà del dott. Stefano Cinelli Colombini, sito in Montalcino (SI) località Podernovi n° 170, con la seguente identificazione catastale: Agenzia del Territorio Catasto dei Fabbricati Comune di Montalcino foglio 160, particella 59 subalterno 2;
b) dalla somma di euro 150.000,00 conferita dal dott. Stefano Cinelli Colombini, di cui euro 60.000,00 versare all’atto della costituzione della Fondazione ed euro 90.000,00 allo scopo di favorire l’avviamento della Fondazione per gli anni 2004, 2005 e 2006 ciascuno con euro 30.000,00 annui, da effettuarsi entro il 30 aprile dell’anno di competenza.
2) Tale patrimonio potrà essere aumentato. integrato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.
3) La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, con i conferimenti annui di cui al punto precedente.
4) Il Consiglio d’Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che dovesse pervenire alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
5) Non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.

ART. 6
(Organi)

1) Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) Vice Presidente
c) il Presidente Onorario (ove nominato dal Consiglio di Ammnistrazione);
d) il Consiglio di Amministrazione;
e) il Comitato esecutivo, ove costituito;
f) il Comitato dei garanti del Museo;
g) il Collegio dei Revisori Contabili.
2) Ai componenti gli organi della Fondazione spetta un gettone di presenza, il cui importo sarà determinato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre spetterà il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 7
(Fondatori e partecipanti)

1) E’ soggetto “fondatore” il dott. Stefano Cinelli Colombini.
2) Assumono la qualifica di “partecipanti istituzionali”, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, i soggetti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o in beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
3) Assumono la qualifica di “partecipanti” gli enti, amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della Fondazione con semplice patrocinio o con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all’uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8
(Consiglio di Amministrazione)

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da n° 11 Consiglieri.
2) I Consiglieri sono nominati nel modo seguente:
a) Al dott. Stefano Cinelli Colombini o ai suoi eredi spetta la nomina di n° 5 Consiglieri;
b )Al Comune di Montalcino spetta la nomina di n° 1 Consigliere;
c) Alla Provincia di Siena spetta la nomina n° 1 Consigliere;
I restanti quattro membri del Consigli di Amministrazione sono nominati dal socio fondatore di comune accordo con il Comune di Montalcino e la Provincia di Siena, scegliendo i loro nomi nell’ambito della terna indicata;
d) dalle Misericordie di Montalcino e Torrenieri, congiuntamente spetta la designazione di n° 1 Consigliere;
e) dalla Coldiretti di Siena, dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena e dalla C.I.A. di Siena, congiuntamente per la designazione di n° 1 Consigliere;
f) dai quattro Quartieri di Montalcino spetta la designazione di n° 1 Consigliere;
g) dalla C.G.I.L., C.S.I.L., U.I.L., (della Provincia di Siena), congiuntamente la designazione di n° 1 Consigliere;
3) Qualora i soggetti cui compete la nomina o la designazione non vi provveda entro due mesi dalla richiesta, che deve essere fatta dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata, da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza dell'organo, la nomina sarà effettuata direttamente dai soci fondatori di comune accordo con il Comune di Montalcino e la Provincia di Siena.
4) La nomina di ciascun Consigliere, di cui alle precedenti lettere da d) a g), avviene sulla base di una lista di tre nomi proposta alla Fondazione dai soggetti indicati. Al fine di favorire la rappresentatività degli interessi connessi alla Fondazione, i candidati saranno scelti prevalentemente tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori connessi agli scopi istituzionali. La nomina a componente il Consiglio di Amministrazione non comporta rappresentanza degli Enti od Organi dai quali essa proviene. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone di comprovata capacità in campo culturale, scientifico, economico, imprenditoriale della pubblica amministrazione e delle libere professioni. Essi devono possedere requisiti di specchiata onorabilità ed indiscussa probità.
5) Il venire meno nel corso del mandato dei requisiti o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica che opera con l‘accertamento da parte dei soci fondatori.
6) Decade altresì il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; la decadenza è dichiarata, su indicazione del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Revisori Contabili, dai soci fondatori.
7) I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
8) Il Consiglio di Amministrazione può discrezionalmente cooptare nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli cessati per qualsivoglia motivo dalla carica, con il voto favorevole di almeno l’80% dei Consiglieri in carica. In ogni caso i Consiglieri cooptati non potranno essere più di due, e resteranno in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 9
(Recesso ed esclusione)

1) La qualità di “partecipanti” viene meno per recesso da parte degli stessi.
2) I “Partecipanti” inoltre possono essere esclusi da parte del Consiglio di Amministrazione per gravi motivi e reiterato inadempimento degli obblighi assunti al momento dell‘attribuzione della qualifica.

ART. 10
(Competenze dei Soci Fondatori)

1) Sono competenza dei Soci Fondatori, le decisioni concernenti:
a) la nomina dei Consiglieri di cui all’articolo 8 comma 2, lettere a);
b) la nomina dei Consiglieri designati ai sensi dell’art.8, comma 2, lettere d), e), f) e g), di comune accordo con il Comune di Montalcino e la Provincia di Siena;
c) la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori
Contabili di comune accordo con il Comune di Montalcino e la Provincia di Siena;
d) la dichiarazione di decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART. 11
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1) Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2) Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti compiti:
a) deliberare sull’ammissione dei “partecipanti” istituzionali e non istituzionali;
b) procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
c) approvare entro il mese di ottobre di ciascun anno il programma del conto preventivo dell’anno seguente, ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
d) approvare il programma culturale annuale e trasmetterlo ai soci entro il 30 settembre dell’anno antecedente;
e) provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Presidente.
3) Sono inoltre di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, le decisioni concernenti:
a) le modificazioni dello statuto;
b) l’approvazione e la modifica di regolamenti interni;
c) la nomina e la revoca del Presidente e del Vice Presidente;
d) l’eventuale nomina di un Comitato esecutivo;
e) la costituzione di Comitati consultivi di cui all’art. 14;
f) la costituzione di enti, organizzazioni e società o l’assunzione di partecipazioni negli stessi;
g) proporre lo scioglimento della Fondazione.
4) A fine mandato il Consiglio è responsabile del proprio operato di fronte ai soci fondatori.
5) Fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Presidente e/o ad alti suoi componenti.
6) Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri scelti dal Consiglio stesso fra i suoi componenti, con il compito di curare la gestione economico-finanziaria della Fondazione e di esercitare i poteri ad esso delegati dal Consiglio.
7) Al Comitato esecutivo si applicano le norme di cui all’articolo 12.

ART. 12
(Funzionamento Consiglio di Amministrazione)

1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 3 volte l’anno; esso è inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta per scritto con l’indicazione degli argomenti da trattare.
2) Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili.
3) La riunione è valida anche senza convocazione formale se sono presenti tutti i Consiglieri ed il presidente del Collegio dei Revisori Contabili;
4) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l’effettiva presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro verbale, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, prescelto dal Consiglio all’inizio della riunione anche tra soggetti estranei al Consiglio stesso.

ART. 13
(Presidente e Vice-Presidente)

1) Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.
2) Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l’ordine del giorno; esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o di volta in volta.
4) Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e in tali casi ne esercita tutte le funzioni, ivi comprese quelle delegate.
La firma del Vice Presidente costituisce valida attestazione dell’assenza del Presidente.

ART. 14
(Comitati consultivi)

Il Consiglio di Amministrazione può costituire Comitati Consultivi definendone compiti e funzioni e chiamando a farne parte, accanto ai componenti del Consiglio di Amministrazione, anche soggetti esterni particolarmente qualificati.

ART. 15
(Comitato dei Garanti del Museo)

Il Comitato dei Garanti del Museo è composta da persone di particolare competenza in materia storica, enologica, giornalistica o che comunque con il loro operato abbiano dato lustro alla Comunità di Montalcino o della Nazione. La nomina dei Garanti viene proposta dal Presidente al Consiglio di Amministrazione, che decide a maggioranza dell’80% dei suoi membri. La nomina è quinquennale. I Garanti del Museo hanno il compito di valutare, per quanto attiene alle materie di loro competenza, la correttezza, l’esattezza storica e/o tecnica e la indipendenza da condizionamenti da parte di aziende o di enti di tutto ciò che è esposto nel Museo o da esso pubblicato. Ove riscontrino violazioni della correttezza, dell’esattezza o della indipendenza hanno il compito di segnalarle al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione e chiederne la rettifica. Ove il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione non provvederà alle rettifiche richieste, hanno il potere di convocare i Soci Fondatori, riferire ad essa e chieder la revoca degli Amministratori.

ART. 16
(Esercizio finanziario e bilanci)

1) L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2) Il programma preventivo annuale ed il bilancio consuntivo, costituito dai documenti previsti dall’art. 2423 del codice civile, devono essere redatti in modo da fornire una chiara e fedele rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.
3) Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il programma ed il conto preventivo annuale dell’attività riferita all’esercizio successivo.
4) Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, approva il bilancio consuntivo corredato dalla relazione sulla gestione che illustra gli obiettivi perseguiti e gli interventi realizzati.

ART. 17
(Collegio dei Revisori dei Conti.)

1) lI Collegio dei Revisori Contabili è composto da 3 membri uno per ciascuno nominati dai soci fondatori di comune accordo con il Comune di Montalcino e la Provincia di Siena fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Presidente è designato dal Comune di Montalcino.
2) Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
3) I Revisori Contabili debbono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli art. 2403 e 2407 del codice civile.
5) Il Revisore che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Collegio, decade. La decadenza è dichiarata dal socio fondatore che lo ha designato, il quale provveda altresì alla sua sostituzione.

ART. 18
(Scioglimento ed estinzione)

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o dell’impossibilità di attuarli, nonché di suo scioglimento per qualunque altra causa, il patrimonio sarà devoluto alla Misericordia di Montalcino.

ART. 19
(Disposizione finale)

1) Lo Statuto può essere integrato da regolamenti interni deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si intendono richiamate le vigenti disposizioni del codice civile in materia di Fondazioni.